Il caso riguarda la prova della consapevolezza della frode da parte della società o che questa fosse colpevolmente inconsapevole della frode. L’Agenzia critica le argomentazioni relative all’incolpevole ignoranza delle irregolarità e inconsistenze organizzative della fittizia fornitrice.
Se l'A.F. contesta che la fatturazione di operazioni soggettivamente inesistenti, ha l'onere di provare non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza nel destinatario che l'operazione si inserisca in un’evasione d'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base a elementi oggettivi specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale, dell’inesistenza del contraente; se l'A.F. assolve a tale onere, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'evasione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto (Cass. 20 aprile 2018, n. 9851; 30 ottobre 2018, n. 27566; 20 luglio 2020, n. 15369).
Il diritto di detrarre l'IVA relativa a una cessione di beni non spetta al cessionario che, sulla fattura emessa in base al regime dell’inversione contabile, abbia indicato un fornitore fittizio quando, alternativamente, lo stesso: a) abbia commesso un'evasione dell'IVA o sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione si iscriveva in una simile evasione; b) sia consapevole dell’indicazione in fattura di un fornitore fittizio e non abbia fornito la prova che il vero fornitore sia un soggetto passivo IVA (Cass. 10 febbraio 2022, n. 4250).
L'IVA non è detraibile, ancorché risulti l'apparente osservanza dei requisiti formali, se manca la corrispondenza dell'operazione fatturata con quella realizzata; ciò anche nel caso di reverse charge (Cass. 9 agosto 2016, n. 16679; Cass. 31 gennaio 2019, n. 2862; Cass. 13 febbraio 2020, n. 3599; Cass. 13 luglio 2020, n. 14853; Cass. 30 luglio 2020, n. 16367; Cass. 8 ottobre 2020, n. 21677; Cass. 9 aprile 2021, n. 9394).
Rilevano la conoscenza dell’inesistenza del soggetto passivo (fornitore) indicato in fattura e la mancanza di elementi idonei a individuare l'effettivo fornitore quale soggetto passivo IVA (Cass. n. 4250 del 2022 cit.).
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati