Nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2023, n. 120 è stato pubblicato il comunicato ISTAT , recante “Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di aprile 2023, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392”.
Al riguardo, l’indice dei prezzi di aprile 2023 è pari a 118,4.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – con Circolare del 16 maggio 2023, prot. n. 1592 – ha fornito le indicazioni sulla corrispondenza fra le disposizioni ai sensi e nei limiti delle quali potevano essere concessi gli aiuti nell’ambito del decreto direttoriale 30 luglio 2021 , a favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria, nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli e nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e le disposizioni dei regolamenti Aber e Fiber attualmente vigenti.
Al riguardo, il provvedimento in specie ha reso note, tra le altre, le seguenti indicazioni:
L’INPS - con Messaggio 24 maggio 2023, n. 1932 - ha fornito le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo ex art. 39, comma 1, D.L. 4 maggio 2023, n. 48 , che ha previsto che “Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall'articolo 1, comma 281 , della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
Al riguardo, si ricorda che per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, il richiamato esonero contributivo è riconosciuto:
Per quanto riguarda l’applicazione dell’esonero contributivo in oggetto relativamente alla tredicesima mensilità - ovvero al singolo rateo di tredicesima, laddove l’ulteriore mensilità sia erogata mensilmente invece che in unica soluzione nel mese di dicembre 2023 - l’art. 39 prevede espressamente che la novella legislativa non abbia effetti sul rateo di tredicesima.
Pertanto, l’esonero in oggetto, in relazione alla tredicesima mensilità, erogata in unica mensilità nel mese di competenza di dicembre 2023, troverà applicazione:
Con riferimento alle modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens, i datori di lavoro dovranno attenersi alle istruzioni fornite con il Messaggio n. 3499/2022 e con la Circolare n. 7/2023 .
Per quanto attiene alla valorizzazione dei codici di conguaglio, la procedura di calcolo verrà automaticamente adeguata alle nuove aliquote a partire dalla mensilità di competenza di luglio 2023 fino a quella di dicembre 2023, al fine di permettere il corretto calcolo della riduzione in specie.
Stante il fatto che la novella normativa non incide sul calcolo relativo alla tredicesima mensilità e ai relativi ratei corrisposti, la procedura non subirà modifiche e continuano a trovare applicazione i codici di recupero già previsti per la suddetta misura.
L’INAIL – con news del 24 maggio 2023 – ha reso noto che dal 23 maggio, in caso di infortunio o malattia professionale, è possibile inserire le specifiche relative ai lavoratori che svolgono l’attività in regime di codatorialità e co-assunzione, nella compilazione dei relativi applicativi online (Comunicazione di infortunio, Denuncia/Comunicazione di infortunio e Denunce di malattia professionale e di silicosi/asbestosi) o nel file da inviare all’Istituto, come da istruzioni operative fornite con Circolare del 3 agosto 2022, n. 31.
La Corte Costituzionale - con sentenza del 18 maggio 2023, n. 98 - ha affrontato il tema della legittimità costituzionale dell’art. 210, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), promosso dal Consiglio di Stato, sezione seconda, nel procedimento vertente tra il Consiglio dell’Ordine degli psicologi del Lazio e altri e il Ministero della difesa e altri.
Al riguardo, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma del cd. ordinamento militare, nella parte in cui «non contempla, accanto ai medici militari, anche gli psicologi militari tra i soggetti a cui, in deroga all’art. 894 del codice medesimo, non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti all’esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale».
La mancata estensione della deroga al principio di esclusività della professione militare agli psicologi non sarebbe giustificata, anche perché gli interessi che l’esercizio dell’attività libero professionale è destinata a soddisfare sarebbero gli stessi (il reciproco vantaggio dell’amministrazione di appartenenza e della comunità civile).
La Cassazione – con sentenza del 19 maggio 2023, n. 13873 – ha ritenuto illegittimo il trattamento dei dati personali dei dipendenti eseguito tramite strumenti di rilevazione biometrica, aventi lo scopo di rilevare l'effettiva presenza in servizio.
Al riguardo, la Suprema Corte ha ribadito che, a tal fine, è necessario uno specifico consenso da parte dei lavoratori interessati, non risultando sufficiente un generico consenso all'impiego di mezzi elettronici per il trattamento dei dati, specie considerando la specificità del mezzo ed i rischi che esso può comportare rispetto alle libertà fondamentali della persona.
Al contempo, è stato precisato che tale illegittimità perdurerà sino al momento in cui il datore di lavoro non sarà in grado di assicurare la memorizzazione dei dati su un supporto ad esclusiva disponibilità del dipendente.
In data 24 maggio 2023, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il Decreto Direttoriale n. 61 del 19 maggio 2023 , recante “Modalità di iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione”.
Alla domanda di iscrizione nell'elenco degli esperti di radioprotezione deve essere allegata la seguente documentazione: