Siglata la Convenzione triennale tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro per gli esercizi 2023-2025.
Al riguardo, l’Ispettorato adotta le seguenti linee strategiche:
A mente dell’art. 36, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015, i datori di lavoro che hanno impiegato, nel corso dell’anno 2022, lavoratori con contratto di somministrazione devono comunicare entro il 31 gennaio 2023, alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale:
L’omissione della suddetta comunicazione, ovvero il non corretto assolvimento dell’obbligo, è punibile, ex art. 40, D.Lgs. n. 81/2015, con l’erogazione di una sanzione amministrativa da € 250 ad € 1.250.
A mente della Legge n. 68/1999, entro il 31 gennaio 2023 i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano almeno 15 dipendenti devono inviare telematicamente agli uffici competenti il prospetto informativo sulla loro situazione occupazionale ai fini degli adempimenti richiesti dalla normativa sul lavoro dei disabili.
Sono obbligati all’invio del suddetto prospetto informativo esclusivamente i datori di lavoro per i quali sono intervenuti, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di invio del prospetto (31 dicembre 2022), cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.
Al contempo, tale obbligo non sussiste in caso di insorgenza di nuovi obblighi di assunzione; in tal caso è necessario inviare agli uffici competenti, entro 60 giorni dal verificarsi della scopertura, solamente la richiesta di assunzione.
Infine, in caso di ritardato invio del prospetto informativo trova applicazione una sanzione amministrativa fissa di € 702,43 maggiorata di € 34,02 per ogni giorno di ritardo oltre il 31 gennaio.
In data 24 gennaio 2023, la Camera dei deputati ha iniziato la discussione sulla proposta di legge sulle disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.
La norma, composta di 13 articoli, prevede che pubblica amministrazione (con alcune eccezioni), banche, assicurazioni e imprese con più di 50 lavoratori o un fatturato superiore a 10 milioni di euro debbano riconoscere ai professionisti un compenso commisurato alla quantità e complessità del lavoro e conforme ai compensi previsti dalla legge.
Le clausole che non rispondono a queste caratteristiche sono considerate nulle.
Oggi, mercoledì 25 gennaio, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, si è svolta in diretta streaming la 4ª Giornata di Aggiornamento del Master MySolution 2022/2023 dal titolo "Legge di Bilancio 2023 e Decreti collegati".
Il Master MySolution è incluso nell'abbonamento MySolution.
Questa Videoconferenza fa parte del Master MySolution 2022/2023. Se sei già iscritto al Master MySolution non occorre che ti iscriva a questo evento.
Iscriviti al MASTER MYSOLUTION 2022/2023
Data e orario
Mercoledì 25 Gennaio, h 14.30 - 18.30
Programma
Giornata 4 – Aggiornamento "Legge di Bilancio 2023 e Decreti collegati"
Docenti
Lelio Cacciapaglia, Dottore Commercialista e Revisore Legale, e Carla De Luca, Dottore Commercialista e Revisore contabile.
Crediti Formativi
4 CFP CNDCEC (Codice materia: D.7.2) e 4 CFP CDL (Codice materia: E.1.04)
Nella Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2023, n. 19 è stato pubblicato il comunicato ISTAT , recante “Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese del 2021 e 2022, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449”.
L’indice dei prezzi di dicembre 2022 è pari a 118,2, mentre l’indice dei prezzi medio del 2022 è pari a 112,6.
Nella Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2023, n. 19 sono stati pubblicati alcuni Comunicati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Nello specifico:
Nella Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2023, n. 19 è stato pubblicato il Comunicato ARAN, recante “Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità - triennio 2019-2021”.
Relativamente al contratto di somministrazione, l’art. 72 recita che le aziende ed enti possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina degli art. 30 e ss., Dlgs. n. 81/2015, per soddisfare esigenze temporanee o eccezionali, ex art. 36, comma 2, Dlgs. n. 165/2001 e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono stipulati entro il limite di cui all'art. 70, comma 3 (rubricato “Contratto di lavoro a tempo determinato”).