Notizie del giorno
Notizie del giorno
Notizie del giorno
Notizie del giorno
Notizie del giorno
Notizie del giorno
Notizie del giorno
Notizie del giorno
Notizie del giorno
Notizie del giorno
L’Agenzia delle Entrate - con risposta ad Interpello del 19 gennaio 2023, n. 97 – ha analizzato la Convenzione tra Italia e Regno Unito, occupandosi del caso di un contribuente residente nel Regno Unito da ottobre ed iscritto all'AIRE da gennaio dell’anno successivo.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che un soggetto che ha svolto attività di lavoro dipendente nel Regno Unito se ha subito indebitamente ritenute può presentare, in Italia, una dichiarazione integrativa a favore entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi da correggere.
Il credito che emerge dalla dichiarazione può essere utilizzato in compensazione nel modello F24.
Prassi
Agenzia delle Entrate
Richiesta di un credito fiscale sulle imposte pagate all'estero
L’Agenzia delle Entrate - con risposta ad Interpello del 19 gennaio 2023, n. 100 - si è occupata del caso di un contribuente residente nel Portogallo che percepisce una pensione italiana per l’attività di lavoro prestato alle dipendenze della ditta fornitrice di trasporto.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che - sussistendo una effettiva residenza fiscale portoghese dell'Istante a partire dall'anno di imposta di riferimento - la pensione INPS percepita, a fronte dell'attività di lavoro prestato alle dipendenze della ditta fornitrice di trasporto, non va assoggettata ad imposizione nel nostro Paese a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
In tale ipotesi, il contribuente ha diritto al rimborso delle ritenute effettuate dall'INPS a partire dall'inizio del medesimo periodo d'imposta, da esercitare mediante la presentazione di apposita istanza.
Prassi
Agenzia delle Entrate
Imponibilità nel territorio dello Stato di emolumenti pensionistici
In data 19 gennaio 2023, l’INPS ha pubblicato i dati di ottobre 2022 dell’Osservatorio sul precariato.
Nei primi dieci mesi del 2022 le assunzioni attivate dai datori di lavoro privati, extra agricoli, sono state 6.934.720, con un aumento del 14% rispetto allo stesso periodo del 2021 e una crescita di tutte le tipologie contrattuali.
Nel dettaglio, sono state registrate 1.196.169 attivazioni per i contratti a tempo indeterminato, che hanno registrato la crescita più accentuata (+24%).
Significativo risulta anche l’aumento delle diverse tipologie di contratti a termine, per gli intermittenti (+20%), per l’apprendistato (+14%), per il tempo determinato (+13%), per gli stagionali (+11%) e per i somministrati (+7%).
Le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato sono state 628.101, in fortissimo incremento rispetto allo stesso periodo del 2021 (+56%).
Nello stesso periodo, le conferme di rapporti di apprendistato giunti alla conclusione del periodo formativo (97.590) sono aumentate del 6% rispetto all’anno precedente.
La Cassazione - con ordinanza del 19 gennaio 2023, n. 1584 - ha previsto la cd. tutela reintegratoria attenuata, ex art. 18, comma 4, legge n. 300/1970, per il dipendente licenziato in seguito a precedenti disciplinari già puniti con un provvedimento sanzionatorio conservativo (nel caso in specie, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 5 giorni).
Al riguardo, la Suprema Corte – nel rigettare il ricorso di una società di trasporto locale, condannando la stessa alla reintegra sul posto di lavoro nonché al risarcimento del danno pari a 12 mensilità – ha dichiarato violato il divieto di "ne bis in idem", in quanto non è possibile esercitare due volte il potere disciplinare sullo stesso fatto, individuandolo sotto una diversa configurazione giuridica.
Giurisprudenza
Cassazione civile - sez. lav.
In data 16 gennaio 2023, la Commissione nazionale presso il Ministero del lavoro ha determinato i minimi retributivi del lavoro domestico a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Le Parti si sono accordate sull’applicazione dell’art. 38 del CCNL, che prevede un incremento pari all’80% della variazione ISTAT del costo della vita per le famiglie di impiegati e operai, per quanto concerne i minimi retributivi e pari al 100% per i valori convenzionali di vitto e alloggio, a far data dal 1° gennaio 2023.
Gli importi dei lavoratori Conviventi a decorrere dal 1° gennaio 2023 sono i seguenti:
Livelli |
Importi mensili |
Indennità di funzione |
DS |
1.384,46 |
194,98 |
D |
1.318,54 |
194,98 |
CS |
1.120,76 |
--- |
C |
1.054,85 |
--- |
BS |
988,90 |
--- |
B |
922,98 |
--- |
AS |
857,06 |
--- |
A |
725,19 |
--- |
Tempo parziale C |
764,74 |
--- |
Tempo parziale BS |
692,25 |
--- |
Tempo parziale B |
659,27 |
--- |
Assistenza notturna DS |
1.592,17 |
--- |
Assistenza notturna CS |
1.288,87 |
--- |
Assistenza notturna BS |
1.137,23 |
--- |
Presenza notturna |
761,45 |
--- |
Gli importi dei lavoratori Non Conviventi a decorrere dal 1° gennaio 2023 sono i seguenti:
Livelli |
Importi orari |
DS |
9,36 |
D |
8,98 |
CS |
7,79 |
C |
7,38 |
BS |
6,99 |
B |
6,58 |
AS |
6,21 |
A |
5,27 |
Dal 1° gennaio 2023, l'indennità sostitutiva di vitto e alloggio è stabilita in € 6,47 giornalieri (€ 2,26 per ciascun pasto; € 1,95 per l'alloggio).
La Cassazione - con sentenza del 19 gennaio 2023, n. 1581 - ha ribadito che l'indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento non rientra nella base di calcolo del TFR.
Com’è noto, i primi due commi dell’art. 2120 cod. civ. recitano “In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”.
Pertanto, la Suprema Corte ha ritenuto che l’indennità di mandato preavviso deve essere esclusa anche dal computo delle mensilità aggiuntive e delle ferie in quanto, comportando la risoluzione immediata del rapporto, il lavoratore (nel periodo di mancato preavviso) non ha prestato servizio.
Giurisprudenza
Cassazione civile - sez. lav.
Italia Oggi Equo compenso da tutti i committenti
Simona D'Alessio
Italia Oggi Alle imprese sicure 333 milioni
Daniele Cirioli
Italia Oggi Sale il costo del lavoro
Leonardo Comegna
02 febbraio 2023
01 febbraio 2023
31 gennaio 2023
2 febbraio 2023
Minimi giornalieri imponibili INPS per l’anno 2023
Francesco Geria - LaborTre Studio Associato
30 gennaio 2023
Lavoratori extracomunitari: al via il Decreto flussi...
Francesco Geria - LaborTre Studio Associato
25 gennaio 2023
Esonero contributi IVS a carico dipendente: le...
Francesco Geria - LaborTre Studio Associato
2 febbraio 2023
Personale domestico, nuovi aumenti retributivi dal...
Daniele Bonaddio
1 febbraio 2023
Detassazione mance: i dipendenti possono rinunciare...
Ada Ciaccia
1 febbraio 2023
Giornalisti ex INPGI: istruzioni operative per...
Studio Tributario Gavioli & Associati
2 febbraio 2023
Certificazione Unica 2023: le principali novità
Studio Tributario Gavioli & Associati
1 febbraio 2023
Lavoro agile: la disciplina dal 1° gennaio 2023
Emanuele Maestri
31 gennaio 2023
Staffetta generazionale: i primi chiarimenti normativi...
studiomarini.net
Rassegna Giurisprudenza
a cura di
Benedetta Cargnel
27 gennaio 2023
Rassegna Giurisprudenza
a cura di
Benedetta Cargnel
20 gennaio 2023
CONTRIBUTI PREVIDENZA/ASSISTENZA INTEGRATIVA
02 febbraio 2023
LIMITI IMPONIBILI E AGEVOLAZIONI INPS
02 febbraio 2023
02 febbraio 2023
Circolare per il Cliente
a cura dello
studiomarini.net
02 febbraio 2023
Calcolo del trattamento minimo complessivo di garanzia...
Pietro Oliva Rinaldo Pietro Platti
Aumento retributivo per Colf e badanti
Pietro Oliva Rinaldo Pietro Platti
Proroga bonus carburante per il 2023
Pietro Oliva Rinaldo Pietro Platti