L’attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle SSD e ASD e degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell’art. 409, comma 1, n. 3 c.p.c. (art. 37, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2021 - v. fac-simile di contratto). Anche se in tale ambito sono inclusi rapporti riferiti a prestazioni non di natura sportiva, sono ad essi estese agevolazioni tipiche del dilettantismo.
Ai fini fiscali, viene applicata la soglia di esenzione fiscale fino a 15.000,00 euro annui, a prescindere dalla tipologia reddituale di cui si tratta. Il tenore letterale della norma fa riferimento ai “lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo” e non vengono citati espressamente i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 36/2021. Il rapporto lavorativo infatti può, ma non deve, essere instaurato nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. Ai fini della verifica del raggiungimento della soglia citata, è opportuno il rilascio dell’autocertificazione dei compensi percepiti nell’anno. Si riporta un fac-simile di attestazione dei compensi percepiti per il 2023.
I contributi previdenziali ed assistenziali, versati dai committenti o dai relativi collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini tributari.
Disciplina transitoria per il 2023 - A fronte di tale rinnovato quadro normativo è abrogata la previsione dell’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR che inquadrava nell’ambito dei redditi diversi i compensi percepiti nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e delle collaborazioni amministrativo-gestionali non a carattere professionale. I rapporti finora assoggettati a tale disciplina, a decorrere dal 1° luglio 2023, devono quindi essere inquadrati nelle diverse categorie definite dal D.Lgs. n. 36/2021 con conseguente modifica del regime fiscale. Dato che il mutamento del regime fiscale si verifica in corso d’anno, è stata prevista una disciplina transitoria dall’art. 51, comma 1-bis del D.Lgs. n. 36/2021.
Il nuovo limite di 15.000,00 euro è stabilito in via unitaria per l’intero periodo d’imposta, indipendentemente dal differente inquadramento fiscale. Quindi, il collaboratore sportivo che, fino al 30 giugno 2023, ha percepito compensi esenti per 5.000,00 euro, nel secondo semestre dell’anno può cumulare ulteriori 10.000,00 euro di com- pensi che non concorrono alla formazione del reddito. Se, fino al 30 giugno 2023, sono state percepite somme da art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR in eccedenza rispetto alla soglia esente di 10.000,00 euro e, conseguentemente, assoggettate alla ritenuta a titolo d’imposta, per la restante parte dell’anno dovrebbe essere possibile fruire ancora di una quota esente per 5.000,00 euro.
Contributi previdenziali - I lavoratori sportivi (nel mondo dei dilettanti), che sono titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, si iscrivono alla Gestione separata dell’INPS, di cui all’art. 2, comma 26 della Legge 8 agosto 1995, n. 335, e della quale si applicano le relative norme (art. 35, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2021).
Per i lavoratori subordinati sportivi del settore dilettantistico è prevista, invece, l’iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall’INPS (art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2021).
Per i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo, siano essi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, o professionisti autonomi titolari di partita IVA, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al:
Per entrambe le categorie di lavoratori (collaboratori e professionisti autonomi), si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione separata dell’INPS sulla base del relativo rapporto di lavoro.
L’art. 35, comma 8-bis del D.Lgs. n. 36/2021 prevede un obbligo contributivo “sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui”. Conseguentemente, le aliquote del 24% e del 25% si applicano sulle somme eccedenti tale importo.
Dall’agevolazione contributiva sono esclusi i lavoratori subordinati sportivi dell’area del dilettantismo.
Sicurezza sul lavoro - Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai 5.000,00 euro si applicano, in materia di sicurezza, le disposizioni dettate per i lavoratori autonomi dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
La norma dispone che, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, tali soggetti hanno facoltà di:
In data 18 settembre 2023, il Ministero del Turismo ha aggiornato le FAQ in merito alle modalità applicative per la presentazione delle domande e per l’assegnazione delle risorse destinate al sostegno di agenzie di viaggio e tour operator.
Tra le altre cose, è stato chiarito che:
L’INPS – con Messaggio del 18 settembre 2023, n. 3243 – ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla soppressione delle Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle finanze e trasferimento delle funzioni all’Istituto previdenziale.
Al riguardo, è stato precisato che per le istanze presentate a decorrere dal 1° giugno 2023 la competenza relativa all’accertamento e alla valutazione delle condizioni di inabilità e di inidoneità al lavoro nei confronti del personale civile delle Amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, degli Enti pubblici non economici e degli Enti locali, di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, nonché gli accertamenti medico-legali nei confronti dei familiari superstiti aventi titolo alla pensione indiretta o di reversibilità sono in capo all’INPS.
Conseguentemente, le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali, sulla base delle disposizioni normative sopra richiamate, non possono più effettuare gli accertamenti sanitari relativi alle domande presentate dal 1° giugno 2023, che sono di competenza dell’INPS; le medesime Commissioni provvederanno a definire le visite mediche delle eventuali domande ancora pendenti alla data del 31 maggio 2023.
L’INPS – con Circolare del 18 settembre 2023, n. 81 – ha reso noto che la Banca Centrale Europea con la decisione di politica monetaria del 14 settembre 2023 ha innalzato di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) che, pertanto, con decorrenza dal 20 settembre 2023, è pari al 4,50%.
Al riguardo, dalla suddetta data, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 10,50% annuo.
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 10,50%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di settembre 2023.
Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a) del comma 8 dell’articolo 116 della legge n. 388/2000, la sanzione civile è pari al 10% in ragione d’anno (tasso del 4,50% maggiorato di 5,5 punti).
L’INAIL – con Istruzioni Operative del 18 settembre 2023, prot. n. 9458 – ha reso nota l’avvenuta sostituzione del modello OT23 2024 (in luogo del precedente modulo, pubblicato con Nota 3 agosto 2023, prot. n. 8349 ).
Nel nuovo modello è stato eliminato il refuso presente nella precedente versione dell’intervento B1 che prevedeva l’erogazione del corso teorico-pratico di guida sicura “a tutti i lavoratori”.
La descrizione dell’intervento è stata così corretta: “L’azienda ha erogato ai lavoratori che durante l’attività lavorativa fanno uso di veicoli a motore personalmente condotti, uno specifico corso teorico-pratico di guida sicura”.
Come precisato nel campo note, infatti, il corso di guida sicura deve essere stato frequentato nell’anno 2023 da almeno il 30% del personale dell’azienda addetto all’autotrasporto o che comunque utilizzi a vario titolo veicoli azienda.
L’INAIL – con Circolare del 18 settembre 2023, n. 42 – ha reso noto che la Banca centrale europea, con la decisione di politica monetaria del 14 settembre 2023, ha fissato al 4,50% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP).
Pertanto, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione dei debiti per premi assicurativi e accessori, presentate dal 20 settembre 2023, sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 10,50%. Per le rateazioni in corso restano validi i piani di ammortamento già determinati.
Le sanzioni civili ex articolo 116, comma 8, lettera a) e b) secondo periodo e comma 10 della Legge 388/2000 sono determinate applicando un tasso in ragione d’anno pari al 10,00% a decorrere dal 20 settembre 2023.
Nella Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2023, n. 218 è stato pubblicato il decreto MLPS 4 agosto 2023 , recante “Istituzione del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni”.
Il Fondo in relazione alla totalità delle imprese rientranti nel campo di applicazione del medesimo assicura le seguenti prestazioni:
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – con Interpello del 15 settembre 2023, n. 1 , promosso da UGL Agricoltura, per conoscere se in relazione all’esercizio dei diritti sindacali da parte dei lavoratori somministrati trovi applicazione il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’agenzia di somministrazione o quello dell’utilizzatore – ha precisato che ai fini dell'esercizio dei suddetti diritti, in generale trova applicazione il CCNL dell'agenzia di somministrazione, in quanto il lavoratore è alle dipendenze dell'agenzia stessa.
Per contro, si applica il CCNL dell'utilizzatore mentre il lavoratore è in missione, in quanto in tale periodo il lavoratore è eterodiretto dall'impresa utilizzatrice.
Oggi, martedì 19 Settembre 2023, dalle ore 15.00 alle ore 16.15, si è svolto in diretta il Webinar Come fare Come gestire le assunzioni agevolate dei giovani NEET e under 36.
La Legge di Bilancio per il 2023 prima e il Decreto lavoro poi hanno introdotto importanti misure per l’assunzione agevolata di giovani. Con il Decreto lavoro, in particolare, viene introdotto l’incentivo per l’assunzione di giovani under 30 che non lavorano e non sono inseriti in corsi di studio o di formazione. Si tratta del riconoscimento di un beneficio pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile, da fruire per 12 mesi a favore di quelle aziende che dal 01.06.2023 e sino al 31.12.2023 procederanno ad assunzioni a tempo indeterminato di giovani che, alla data dell’assunzione, abbiano meno di 30 anni e si trovino nella condizione di NEET, registrati al programma Garanzia Giovani. Per quanto riguarda, invece, l’esonero under 36, si tratta della possibilità di fruire di un esonero totale dei contributi per un periodo massimo di 36 mesi, in caso di assunzione di giovani di età inferiore a 36 anni, a tempo indeterminato o in caso di trasformazione di contratti già in essere in contratti a tempo indeterminato. Nel corso del Webinar sono stati analizzati, seguendo le indicazioni fornite dall’INPS con le relative circolari, i passaggi da seguire per poter fruire correttamente dell’esonero Under 36 e dell’incentivo giovani NEET. Ampio spazio è stato riservato alla trattazione dei quesiti dei partecipanti pervenuti durante la diretta.
La registrazione del Corso è disponibile nella tua Area Corsi e, tra pochi giorni, all'interno della Sezione "Video e Podcast" di MySolution.
Data e orario
Martedì 19 Settembre, h 15.00 - 16.15
Programma
Incentivo Giovani NEET:
Docente
Francesca Stufetti, Avvocato e Consulente del lavoro
Crediti Formativi
L'evento non è accreditato.
A mente del CCNL 31 gennaio 2023 – sottoscritto tra Laif, Anpit, Cisal Terziario e Cisal – è stata stabilita l'erogazione di un importo Una Tantum suddiviso in 2 tranche (aprile e settembre).
Nella tabella seguente, gli importi da erogare a settembre 2023, suddivisi per livello:
Livello |
Importo |
Quadri |
225,00 |
1 |
200,00 |
2 |
170,00 |
3 |
140,00 |
4 |
120,00 |
5 |
100,00 |
6 |
90,00 |
7 |
85,00 |
8 |
75,00 |
La Cassazione – con sentenza del 14 settembre 2023, n. 26588 – ha affermato che, in tema di omesso versamento di contributi previdenziali, l'accertamento della natura fittizia dell'appalto (da cui scaturisce il potere dell'INPS di applicare le relative sanzioni), costituisce oggetto di questione pregiudiziale, conoscibile dal giudice in via incidentale.
Non è, pertanto, necessaria la previa azione del prestatore di lavoro.
Al riguardo, l’INPS è legittimato a proporre un'azione finalizzata a far valere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra committente e lavoratore.
Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha ribadito: