In data 11 gennaio 2021 è stata sciolta la riserva sull’ipotesi di accordo di rinnovo sottoscritta il 12 novembre 2020, tra l’Assotelecomunicazioni ASSTEL e la SLC CGIL, la FISTE -CISL, la UILCOM UIL, l’UGL Telecomunicazioni per le Imprese esercenti servizi di telecomunicazione.
Con riferimento agli incrementi retributivi, si riportano le seguenti tabelle:
Trattamento Economico Minimo (TEM)
LIVELLI |
Parametro |
Adeguamento dei minimi alla scala parametrale |
Incremento dei minimi |
Totale incremento TEM (*) |
Quadri -1° |
228 |
45,79 |
42,95 |
88,74 |
6° |
202,76 |
38,84 |
38,19 |
77,03 |
5°S |
173,73 |
40,42 |
32,72 |
73,15 |
5° |
166 |
38,74 |
31,26 |
70,00 |
4° |
149,65 |
34,84 |
28,19 |
63,03 |
3° |
134 |
8,52 |
25,24 |
33,76 |
2° |
118 |
0,75 |
22,23 |
22,98 |
1° |
100 |
0,17 |
18,84 |
19,01 |
(*) Le altre componenti del TEM (ex indennità di contingenza e EDR) restano invariate.
Misura e decorrenze dell’incremento del TEM
Livelli |
Parametro |
Incremento TEM dal 1/4/2021 |
Incremento TEM dal 1/12/2021 |
Incremento TEM dal 1/4/2022 |
Incremento TEM dal 1/10/2022 |
Totale Incremento TEM |
Quadri - 7° |
228 |
26,62 |
17,75 |
26,62 |
17,75 |
88,74 |
6° |
202,76 |
23,11 |
15,41 |
23,11 |
15,40 |
77,03 |
5°S |
173,73 |
21,94 |
14,63 |
21,94 |
14,64 |
73,15 |
/ 5 |
166 |
21,00 |
14,00 |
21,00 |
14,00 |
70,00 |
4° |
149,65 |
18,91 |
12,61 |
18,91 |
12,60 |
63,03 |
3° |
134 |
10,13 |
6,75 |
10,13 |
6,75 |
33,76 |
2° |
118 |
6,89 |
4,60 |
6,89 |
4,60 |
22,98 |
1° |
100 |
5,70 |
3,80 |
5,70 |
3,81 |
19,01 |
In data 5 gennaio 2021 è stato siglato - tra ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA e FILCTEM CGIL, FEMCA CISL, UILTEC UIL - l’ipotesi di accordo per il rinnovo CCNL dei lavoratori dipendenti dalle imprese del sistema industriale integrato di beni e servizi tessili e medici affini, con decorrenza da aprile 2019 a dicembre 2020.
Al riguardo, l’aumento del TEM (Trattamento Economico Minimo), riparametrato all’area qualificata livello base (B1), è convenuto in € 63,00 suddivisi nelle seguenti tranche contrattuali:
Stante la situazione di crisi derivante dalla pandemia da Covid-19, le Parti convengono che le tranche per le lavanderie industriali che abbiano avuto nell’anno 2019 un’incidenza del fatturato derivante per almeno il 60% dal settore turistico-alberghiero e della ristorazione, verranno erogate nella seguente modalità:
Con riferimento agli elenchi nominativi trimestrali di variazione degli operai agricoli a tempo determinato, l'Inps ha precisato che la pubblicazione del secondo elenco di variazione del 2020, la cui compilazione era stata comunque definita in attesa della conversione del D.L. n. 76/2020 , non ha valore di notifica nei confronti dei lavoratori interessati in quanto avvenuta dopo l’entrata in vigore dell’art. 43 del medesimo decreto.
L'Inps ha inoltre reso noto la cessazione di tutte le attività collegate alla compilazione e pubblicazione degli elenchi in esame.
Al riguardo si ricorda che l'art. 43, comma 7 , del D.L. 21 luglio 2020 n. 76, convertito con modifiche dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, ha modificato il secondo periodo del comma 7 dell’art. 38 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111.
In data 8 gennaio 2021 la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato l’approfondimento, denominato “Il contratto di espansione nella legge di Bilancio 2021”.
Com’è noto, la legge n. 178/2020 ha previsto che, per il solo anno 2021, il contratto di espansione riguarderà anche le imprese con organico non inferiore a 500 unità lavorative, concedendo la possibilità di accesso al prepensionamento quinquennale anche a quelle con almeno 250 dipendenti.
Nulla cambia in merito alla redazione del progetto formativo, che deve essere coerente con il rinnovamento delle competenze richieste dal processo di reindustrializzazione e riorganizzazione aziendale, contenendo l’indicazione:
La Cassazione – con sentenza 8 gennaio 2021, n. 389 - ha affermato che il reato di indebita compensazione, ex art. 10-quater, D.Lgs. n. 74/2000 si configura non solo in presenza di omesso versamento di imposte dirette o IVA, ma anche quando ad essere omessi siano altri tributi e contributi dovuti ai fini previdenziali e assistenziali.
Nel dettaglio, la Suprema Corte ha confermato che, nel caso in specie, l'imprenditore rischia una condanna anche quando compensa le imposte sui redditi con crediti previdenziali inesistenti.
In data 5 gennaio 2021 la Cassa Paritetica Nazionale per la Cassa Edile ha pubblicato un nuovo aggiornamento delle FAQ relative al Fondo incentivo occupazione.
Tra le altre, si segnala la seguente FAQ:
Domanda: Quale è il regime fiscale dell’incentivo dei 600 Euro riconosciuto alle imprese?
Risposta: L’incentivo di € 600, nonché il relativo voucher assumono rilevanza ai fini delle imposte sui redditi e pertanto dovranno essere assoggettati, al momento dell'erogazione, alla ritenuta d’acconto al 4% prevista dall'articolo 28 del D.P.R. n. 600/1973.
L'Agenzia delle Entrate - con Provvedimento dell'8 gennaio 2021 - ha apportato alcune modifiche al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10 luglio 2020, n. 259854, riguardante le istruzioni per la fruizione del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, stante le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2021.
Al riguardo, a mente dell’art. 1, commi 1098 e 1099 , legge n. 178/2020, viene specificato che il termine ultimo di utilizzo del credito in compensazione tramite mod. F24 e per l'esercizio dell'opzione per la cessione del credito stesso effettuata da parte dei beneficiari è ora fissato al 30 giugno 2021 (il decreto “Rilancio” l’aveva fissato al dicembre 2021).
Con il Messaggio 11 gennaio 2021, n. 72, l'Inps ha fornito chiarimenti in merito all'esonero di cui all’art. 27 del "decreto di agosto" (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126) (cosiddetta “Decontribuzione Sud”).
In particolare, a favore dei datori di lavoro privati è previsto un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Inail.
L’agevolazione è riconosciuta, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, in riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, “la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale”.
La decontribuzione in esame si applica anche sulla contribuzione relativa alla tredicesima mensilità erogata a dicembre 2020, ma esclusivamente con riferimento ai ratei maturati nel suddetto trimestre.
Pertanto, la “Decontribuzione Sud” può trovare applicazione sulla tredicesima mensilità limitatamente ai tre ratei maturati nel periodo ottobre 2020 - dicembre 2020. Il messaggio in commento ha inoltre fornito chiarimenti con riferimento ai lavoratori marittimi.