
L’INPS - con Messaggio 17 aprile 2026, n. 1315 - ha comunicato che sono stati revisionati i codici ammissibili nel campo “Tipo ditta 2” (TD2), che, unitamente ai codici ammissibili nel campo “Tipo ditta 1” (TD1), rivestono un ruolo centrale ai fini dell’inquadramento previdenziale e assistenziale dei datori di lavoro agricoli, incidendo direttamente sulla determinazione delle aliquote contributive applicabili e quindi sulla misura dell’obbligo contributivo.
Con riferimento ai flussi Uniemens-PosAgri con competenza dal secondo trimestre 2026, a decorrere dall’inizio del secondo periodo di trasmissione dei medesimi flussi (1° maggio 2026), non è più consentito ai datori di lavoro agricoli l'utilizzo dei codici soppressi nel campo “TD2”. In caso di inserimento degli stessi, il sistema di accoglienza restituisce un apposito messaggio di alert, informando l'utente che i codici inseriti non sono più utilizzabili.
Per i flussi Uniemens-PosAgri relativi a periodi pregressi dell’esercizio del secondo trimestre 2026, recanti nel campo “TD2” i codici soppressi, l’Istituto procederà alla tariffazione includendo nel calcolo anche le aliquote previste a titolo di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Riferimenti normativi:
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