
L’INPS - con Messaggio 30 gennaio 2026, n. 323 - ha ricordato che l’art. 1, comma 591, Legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha disposto una ulteriore estensione dei periodi di imposta, per i quali è concesso l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, a seguito dell’istituzione della zona franca urbana per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, a fare data dal 24 agosto 2016, disponendo che: “Le disposizioni di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18, si applicano anche con riferimento all'anno 2026 […]”.

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