
L’Agenzia delle Entrate - con Risposta ad Interpello 23 ottobre 2025, n. 270 - ha precisato che il rimborso al lavoratore autonomo delle spese chilometriche commisurato ai chilometri effettivamente percorsi e alla tariffa pattuita con il committente concorre a formare reddito di lavoro, stante il fatto che non rappresenta un rimborso spese addebitate analiticamente come richiede l’art. 54, comma 2 del TUIR.

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