
Con la risposta ad interpello n. 260/E del 7 ottobre 2025 l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sull’applicazione dell’imposta di bollo nel caso di comunicazioni obbligatorie in materia di sicurezza sul lavoro, trasmesse da una Pubblica Amministrazione (PA) all’INAIL.
Nel caso specifico, una PA chiedeva chiarimenti sulla debenza del bollo per la richiesta di immatricolazione di una piattaforma idraulica di sollevamento, prevista dal D.Lgs. n. 81/2008, finalizzata alle verifiche di sicurezza. L’interpellante sosteneva l’esenzione dal bollo, richiamando l’art. 16 della tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972, che prevede esenzione per atti e documenti tra amministrazioni dello Stato, regioni, province e comuni. Tuttavia, l’INAIL, ente pubblico non economico, non rientrerebbe tra questi soggetti, pertanto aveva richiesto il pagamento del bollo.
L’Agenzia delle Entrate, richiamando la normativa vigente chiarisce che:
Inoltre, è stato ribadito che l’esenzione prevista dall’art. 16 del D.P.R. n. 642/1972 non si applica agli atti con INAIL, che non è un’amministrazione dello Stato, bensì un ente pubblico non economico (cfr. Ris. n. 179/2008).
Le istanze presentate all’INAIL rilevano, ai fini dell’imposta di bollo, solo se relative “alla tenuta di pubblici registri” e tese ad ottenere “un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati”. In una tal circostanza, troverebbe per altro applicazione l’art. 8 del D.P.R. n. 642/1972, in base al quale “Nei rapporti con lo Stato l’imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell’altra parte, nonostante qualunque patto contrario”. Ne consegue che, ove ricorressero tali presupposti, l’imposta di bollo dovrebbe comunque essere assolta dall’INAIL.
In sintesi, il documento di prassi chiarisce che le comunicazioni obbligatorie trasmesse da PA all’INAIL per la sicurezza sul lavoro, come quella descritta, non sono soggette all’imposta di bollo.
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