L’Ispettorato Nazionale del Lavoro - con Nota del 22 maggio 2018, prot. n. 4538 - ha precisato che nel caso in cui, nonostante l’utilizzo dei sistemi di pagamento della retribuzione con modalità tracciabili, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato (ad es., nel caso in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato ovvero l’assegno emesso venga annullato prima dell’incasso), la sanzione amministrativa da adottare varia da € 1000 ad € 5000.
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