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Le ritenute fiscali alla fonte

Le ritenute fiscali alla fonte - 8. Ritenute fiscali sui compensi di intermediazione

di Renzo Pravisano | 25 Febbraio 2020
Le ritenute fiscali alla fonte - 8. Ritenute fiscali sui compensi di intermediazione

I compensi di intermediazione (commissione, agenzia, rappresentanza di commercio, mediazione, procacciamento d’affari), in quanto attività ausiliarie al commercio, sono soggetti a ritenuta fiscale alla fonte se corrisposti a soggetti residenti in Italia o a stabili organizzazioni di soggetti esteri operanti in Italia. Le forme contrattuali sono diverse a seconda della tipologia di intermediazione. I soggetti esclusi dall’obbligo alla ritenuta fiscale alla fonte sono stati evidenziati in forma esplicita nel comma 5 dell’art. 25 bis TUIR. Sono soggetti a ritenuta fiscale alla fonte i compensi a titolo oneroso. Rientrano anche nell’obbligo alla ritenuta fiscale anche i compensi a titolo gratuito relativi all’utilizzo di beni mobili o immobili se assumono una funzione sinallagmatica con la prestazione.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'art. 25-bis del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 impone ai sostituti d’imposta l’obbligo di effettuare una ritenuta fiscale alla fonte sui compensi provigionali, corrisposti per prestazioni relative a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari.