I compensi di intermediazione (commissione, agenzia, rappresentanza di commercio, mediazione, procacciamento d’affari), in quanto attività ausiliarie al commercio, sono soggetti a ritenuta fiscale alla fonte se corrisposti a soggetti residenti in Italia o a stabili organizzazioni di soggetti esteri operanti in Italia. Le forme contrattuali sono diverse a seconda della tipologia di intermediazione. I soggetti esclusi dall’obbligo alla ritenuta fiscale alla fonte sono stati evidenziati in forma esplicita nel comma 5 dell’art. 25 bis TUIR. Sono soggetti a ritenuta fiscale alla fonte i compensi a titolo oneroso. Rientrano anche nell’obbligo alla ritenuta fiscale anche i compensi a titolo gratuito relativi all’utilizzo di beni mobili o immobili se assumono una funzione sinallagmatica con la prestazione.
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati