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Le ritenute fiscali alla fonte

Le ritenute fiscali alla fonte - 19. Ritenute alla fonte su somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi

di Renzo Pravisano | 25 Febbraio 2020
Le ritenute fiscali alla fonte - 19. Ritenute alla fonte su somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi

Per i pignoramenti effettuati mediante pignoramento di somme presso terzi, a seguito di provvedimento giudiziario di assegnazione, i sostituti d’imposta debbono effettuare una ritenuta fiscale alla fonte a titolo di acconto.

Il provvedimento giudiziario costituisce un titolo esecutivo per l’esecuzione forzata sul credito. Tale procedura assume rilevanza solo in presenza di un sostituto d’imposta, in caso contrario essa non può essere eseguita. Esempi di sostituti d’imposta sono i datori di lavoro nei confronti dei dipendenti o soggetti assimilati, i proponenti nei confronti degli intermediari, gli imprenditori nei confronti dei lavoratori autonomi.

I sostituti d’imposta devono poi operare in base alle procedure stabilite dall’Agenzia delle Entrate.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'art. 21, comma 15, legge n. 449/1997, modificato dal d.l. n. 78/2009, impone ai sostituti d'imposta una ritenuta del 20% su pagamenti derivanti da pignoramenti presso terzi. La ritenuta è operata dal terzo erogatore e versata all'Erario entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento.