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I contratti di lavoro collettivi e individuali

I contratti di lavoro collettivi e individuali - 3. I contratti collettivi di diritto comune e quelli erga omnes - Contratti collettivi di primo livello

di Renzo Pravisano | 23 Dicembre 2019
I contratti di lavoro collettivi e individuali - 3. I contratti collettivi di diritto comune e quelli erga omnes - Contratti collettivi di primo livello

I contratti collettivi di primo livello contengono gli elementi fondamentali che regolano un rapporto di lavoro di una determinata categoria produttiva. Essi sono attualmente regolati dalle norme di diritto privato e si ispirano ai principi costituzionali della contrattazione collettiva. I contratti di lavoro post-corporativi sono di due tipologie distinte: contratti collettivi erga omnes (L. n. 741 del 14 luglio 1959) e contratti collettivi diritto comune. Questi ultimi vengono stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro con le Organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori, al fine di poter beneficiare di agevolazioni.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
I contratti collettivi post-corporativi, regolati dal diritto privato, sono stipulati da associazioni di fatto senza personalità giuridica. L'art. 39 della Costituzione garantisce libertà sindacale e personalità giuridica ai sindacati registrati, permettendo loro di stipulare contratti vincolanti per le categorie interessate. Questi contratti si dividono in due tipologie: erga omnes (con efficacia obbligatoria per tutti i lavoratori di una categoria) e di diritto comune (vincolanti solo per i rappresentati). I primi derivano dalla L. n. 741/1959 e mantengono validità normativa anche dopo la scadenza, mentre i secondi sono applicabili solo se esplicitamente o implicitamente accettati dalle parti. La giurisprudenza ha stabilito che in caso di conflitto tra norme contrattuali prevalgono quelle più favorevoli al lavoratore.