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Decreto Dignità: le novità sul lavoro - 9. Contratto di prestazione occasionale

di Emanuele Maestri | 7 Settembre 2018
Decreto Dignità: le novità sul lavoro - 9. Contratto di prestazione occasionale

L’articolo 54-bis  del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, introdotto in sede di conversione dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha disciplinato compiutamente le prestazioni di lavoro occasionali, sopperendo così all’abrogazione dei voucher. La nuova disposizione, entrata in vigore il 24 giugno scorso, consente ai committenti di acquisire prestazioni occasionali – intendendosi per tali le attività lavorative che si svolgono entro determinati limiti economici – con 2 distinte modalità: il Libretto Famiglia e il Contratto di prestazione occasionale (CPO). Di seguito illustriamo la disciplina del CPO, tralasciando gli aspetti legati all’agricoltura, anche alla luce dei chiarimenti che sono stati forniti dall’Inps con la circolare 5 luglio 2017, n. 107, e i messaggi 12 luglio 2017, n. 2887 , e 31 luglio 2017, n. 3177 ; nonché dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare 9 agosto 2017, n. 5. L’Inps ha fornito ulteriori precisazioni con un vademecum pubblicato on line il 30 ottobre 2017. Importanti novità sono state introdotte dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, di conversione del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87.

 

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il Contratto di prestazione occasionale (CPO) consente di acquisire prestazioni lavorative occasionali entro limiti economici e temporali. Gli utilizzatori, come professionisti e imprese, devono registrarsi su una piattaforma Inps per gestire compensi, contributi e adempimenti. Sono previsti divieti specifici e sanzioni per le violazioni.