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CONTRATTI ATIPICI

Decreto Dignità: le novità sul lavoro - 5. Contratto a termine: lavoratori stagionali

di Emanuele Maestri | 3 Settembre 2018
Decreto Dignità: le novità sul lavoro - 5. Contratto a termine: lavoratori stagionali

Le nuove disposizioni che sono state introdotte con il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (cd. Codice dei contratti), con decorrenza dal 25 giugno 2015, hanno modificato anche la disciplina del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, prima contenuta nel decreto legislativo n. 368/2001. Ulteriori modifiche sono state introdotte dal D.L. 12 luglio 2018, n. 87 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96), con effetto dal 14 luglio 2018. Nell’ambito della nuova disciplina “generale” del contratto a tempo determinato, alcune disposizioni “speciali” riguardano espressamente i lavoratori stagionali. Analizziamo quindi la disciplina vigente per quanto concerne il contratto a termine per attività stagionali.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il contratto a tempo determinato è regolato dagli articoli 19-29 del D.Lgs. 81/2015, con modifiche dal D.L. 87/2018. Deve essere scritto, tranne per contratti sotto i 12 giorni, e specificare causali e durata. Per attività stagionali, individuate dal DPR 1525/63 o contratti collettivi, non valgono limiti di durata massima e numerici. Proroghe e rinnovi sono liberi per le attività stagionali. In caso di continuazione oltre il termine, si applicano maggiorazioni retributive e trasformazione in indeterminato dopo 30 o 50 giorni.