
Il Fatto
Un dipendente, impiegato con mansioni i articolate su turni continuativi superiori alle sei ore giornaliere, adiva il Tribunale per ottenere il riconoscimento del servizio mensa o del trattamento sostitutivo e il relativo risarcimento del danno per le prestazioni rese senza fruire di tale beneficio.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda, rilevando la natura assistenziale del beneficio, l'efficacia interruttiva della prescrizione delle comunicazioni inviate e la spettanza del diritto al personale turnista per le prestazioni eccedenti le sei ore continuative.
Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda che l'attribuzione del servizio mensa o del buono pasto costituisce un'agevolazione assistenziale condizionata allo svolgimento di un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore continuative, al superamento del quale sorge il diritto a una pausa e alla contestuale fruizione del beneficio, a prescindere dalla durata effettiva della pausa medesima e dall'articolazione della prestazione in turni diurni o notturni, potendo la consumazione avvenire prima o dopo il servizio.
La corte precisa altresì che l'interruzione della prescrizione non esige la quantificazione monetaria del credito ove la pretesa sia chiaramente esplicitata e i conteggi siano rimessi a dati nella disponibilità dell'ente, nè sussiste incompatibilità o possibilità di scomputo economico tra l'indennità sostitutiva della mensa e la retribuzione delle brevi pause intralavorative godute dai turnisti.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati