
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata attribuzione dei buoni pasto per i giorni in cui aveva svolto turni superiori alle sei ore senza poter fruire della mensa aziendale.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda, accertando la tempestiva interruzione della prescrizione e confermando che l'articolazione dell'orario in turni, anche notturni, non elide il diritto al buono pasto in caso di prestazione eccedente le sei ore.
Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ribadisce che la costituzione in mora è idonea a interrompere la prescrizione anche in assenza di quantificazione economica del credito, purché renda chiara la pretesa creditoria i cui elementi di computo siano nella disponibilità del datore. La corte rileva inoltre che l'attribuzione del buono pasto ha finalità assistenziale ed è collegata allo svolgimento dell'orario di lavoro per oltre sei ore continuative, a prescindere dall'articolazione in turni, dalla durata della pausa legale e dal fatto che il turno sia diurno o notturno, spettando all'ente organizzare il servizio in modo compatibile con l'assistenza; infine, l'indennità sostitutiva della mensa non è compensabile con la retribuzione delle pause intralavorative, data la disomogeneità delle due voci.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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