
Il Fatto
Un lavoratore adiva il giudice del lavoro per far accertare la natura subordinata dell'attività giornalistica svolta per una agenzia di stampa, chiedendo il riconoscimento della qualifica di redattore ordinario, il pagamento delle relative differenze retributive, l'accantonamento del TFR e il risarcimento del danno contributivo.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, accertava l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la qualifica di corrispondente e condannando il datore di lavoro agli accantonamenti di TFR e al risarcimento del danno da irregolarità contributiva, ma rigettava la domanda di differenze retributive e quella relativa alla prosecuzione del rapporto. Entrambe le parti proponevano ricorso per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che, in materia di lavoro giornalistico e con specifico riferimento all'attività di fotoreporter, la sussistenza della subordinazione è caratterizzata da una attenuazione del vincolo gerarchico in ragione dell'autonomia tecnica e dell'apporto creativo della prestazione, assumendo valore determinante il continuativo e stabile inserimento nell'organizzazione datoriale con reperibilità e disponibilità costante per le esigenze del servizio.
La corte rileva inoltre che la corretta ascrizione della qualifica contrattuale compete al giudice del merito e che, ove non emergano differenze economiche spettanti né l'impugnativa del recesso devoluta al grado di appello, le ulteriori censure risultano prive di fondamento o inammissibili per difetto di interesse e per commistione di profili incompatibili.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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