
Il Fatto
Alcuni lavoratori, impiegati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa presso un'amministrazione pubblica, adivano il Tribunale per far accertare la natura subordinata dei rapporti di lavoro e ottenere il risarcimento del danno per la loro abusiva reiterazione.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda escludendo l'applicabilità della disciplina sul lavoro a progetto alle Pubbliche amministrazioni e ritenendo non provato l'assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
I lavoratori ricorrevano per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che la disciplina speciale volta alla creazione di opportunità occupazionali per ex lavoratori socialmente utili ha una regolamentazione propria, non sovrapponibile a quella generale del lavoro a progetto, e non pone limiti al rinnovo dei contratti. La corte ribadisce inoltre che la valutazione delle risultanze probatorie e l'accertamento circa l'effettivo esercizio del potere direttivo e disciplinare costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, non riesaminabili in sede di legittimità.
La corte pertanto dichiara inammissibile il ricorso.

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