
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per far accertare l'illegittimità di plurimi trasferimenti d'ufficio, del demansionamento subito e di condotte mobbizzanti tenute nei suoi confronti e impugna il provvedimento disciplinare conservativo irrogato.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, riconosceva la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. per le condotte vessatorie e per la patologia psichiatrica derivatane, riducendo tuttavia il risarcimento del danno in ragione di un ritenuto concorso di colpa del lavoratore.
Entrambe le parti ricorrevano per cassazione.
Il Diritto
La corte rileva che il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. costituisce un'eccezione in senso lato ed è rilevabile d'ufficio dal giudice sulla base delle risultanze probatorie acquisite, senza che ciò costituisca violazione del contraddittorio o delle regole che disciplinano il nesso di causalità. La corte osserva inoltre che la valutazione della gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi idonei a dimostrare l'intento persecutorio, unitamente alla selezione delle fonti di prova, rientra nell'apprezzamento discrezionale riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da congrua motivazione.
La corte pertanto rigetta entrambi i ricorsi.

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