
Il Fatto
Un professionista agiva in giudizio nei confronti di un ente pubblico per ottenere il pagamento dei compensi maturati per l'attività prestata presso un comitato europeo.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano parzialmente la domanda, escludendo l'applicabilità dei limiti di contenimento della spesa pubblica in quanto i compensi provenivano dall'Unione Europea.
L'ente proponeva ricorso per cassazione.
Il Diritto
La Corte osserva che il limite posto ai trattamenti economici a carico delle finanze pubbliche dall'art. 23-ter del D.L. n. 201/2011 si applica anche agli emolumenti corrisposti dall'ente pubblico agli esperti per l'attività svolta presso l'agenzia europea, poiché tali somme affluiscono direttamente sul bilancio dell'ente nazionale. La natura pubblica di tali risorse comporta altresì l'obbligo di cumulare tutti gli importi percepiti dal lavoratore ai fini del rispetto del tetto retributivo massimo previsto dalla legge.
La Corte pertanto accoglie il ricorso.

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