
Il Fatto
Un lavoratore, a seguito del credito calcolato dagli ispettori nel verbale di diffida per infedele registrazione delle reali ore di lavoro, notificava un precetto per il recupero di tali somme.
La società proponeva opposizione e il lavoratore proponeva domanda riconvenzionale chiedendo la condanna al pagamento di ulteriori differenze retributive.
La Corte d’Appello, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva l'opposizione a precetto dichiarando che nulla era dovuto in forza del verbale di diffida e condannava il lavoratore alla restituzione delle somme percepite.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ribadisce che il lavoratore che domandi il compenso per lavoro straordinario ha l'onere di provare rigorosamente e in termini concreti l'effettiva prestazione e la sua dimensione quantitativa. La corte rileva che è corretta la valutazione di inammissibilità, per genericità e natura valutativa, dei capitoli di prova che richiedano al testimone la mera conferma di un prospetto analitico ore.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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