Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 7 agosto 2026, n. 659

di Benedetta Cargnel | 7 Agosto 2026
Rassegna di Giurisprudenza 7 agosto 2026, n. 659

Il Fatto

Una società adiva il Tribunale proponendo opposizione avverso un avviso di addebito con cui l'INPS le intimava il pagamento di somme a titolo di contributi omessi e sanzioni, a seguito dell'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con due lavoratori.

Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda, ritenendo provata la sussistenza della subordinazione sulla base delle dichiarazioni rese ai verbalizzanti e della documentazione contabile. La società ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che la valutazione della sussistenza degli indici rivelatori della subordinazione costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. La corte rileva che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali fanno piena prova dei fatti attestati come avvenuti in loro presenza, mentre le dichiarazioni rese dai lavoratori sono liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può legittimamente attribuire ad esse valore prevalente. La corte ribadisce che il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione del materiale probatorio e che non vi è stata alcuna violazione delle norme sull'onere della prova né della disciplina sulla motivazione.

La corte pertanto dichiara inammissibile il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La società opposta all'INPS per contributi e sanzioni, dopo il rigetto in appello, ricorre in Cassazione. La Corte dichiara inammissibile il ricorso, confermando la subordinazione accertata dal giudice di merito.