Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 28 agosto 2026, n. 660

di Benedetta Cargnel | 28 Agosto 2026
Rassegna di Giurisprudenza 28 agosto 2026, n. 660

Il Fatto

Un lavoratore impugnava il licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo.

Il Tribunale e la Corte d’Appello dichiaravano illegittimo il recesso. Nello specifico, la Corte d’Appello, pur escludendo il carattere ritorsivo del licenziamento, riteneva la misura priva di giustificato motivo oggettivo e applicava la tutela reintegratoria piena ex art. 18, commi 1 e 2, della Legge n. 300 del 1970. La società ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte evidenzia che l’onere della prova del carattere ritorsivo del recesso grava sul lavoratore e presuppone un intento di rappresaglia con efficacia determinativa esclusiva. Laddove il giudice di merito abbia espressamente escluso la natura ritorsiva o altri profili di nullità del licenziamento, la scelta della tutela reintegratoria piena risulta errata, in quanto tale regime sanzionatorio e riservato esclusivamente alle ipotesi di nullità del recesso.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della società, annullando la decisione della Corte d’Appello che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento per mancanza di giustificato motivo oggettivo.