
Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo.
Il Tribunale e la Corte d’Appello dichiaravano illegittimo il recesso. Nello specifico, la Corte d’Appello, pur escludendo il carattere ritorsivo del licenziamento, riteneva la misura priva di giustificato motivo oggettivo e applicava la tutela reintegratoria piena ex art. 18, commi 1 e 2, della Legge n. 300 del 1970. La società ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte evidenzia che l’onere della prova del carattere ritorsivo del recesso grava sul lavoratore e presuppone un intento di rappresaglia con efficacia determinativa esclusiva. Laddove il giudice di merito abbia espressamente escluso la natura ritorsiva o altri profili di nullità del licenziamento, la scelta della tutela reintegratoria piena risulta errata, in quanto tale regime sanzionatorio e riservato esclusivamente alle ipotesi di nullità del recesso.
La corte pertanto accoglie il ricorso.

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