
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale impugnando il licenziamento disciplinare intimatogli per presunta assenza ingiustificata dal lavoro per diverse giornate.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda, dichiarando l'illegittimità del recesso sul presupposto che lo stesso stesse legittimamente svolgendo la prestazione in modalità di lavoro agile.
Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte conferma che, per il periodo emergenziale, la normativa speciale ha espressamente derogato all'obbligo di accordo individuale scritto per lo svolgimento del lavoro agile. La corte rileva altresì che l'accordo di smart working può essere provato come fatto storico idoneo a giustificare l'assenza e che il datore di lavoro non può invocare una carenza formale alla quale ha dato causa e a cui ha prestato acquiescenza. Infine, la corte ribadisce che nella retribuzione globale di fatto vanno ricompresi tutti i compensi di carattere continuativo, compresi i premi di produzione corrisposti stabilmente.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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