
Il Fatto
Un lavoratore proponeva opposizione di terzo revocatoria per far accertare la collusione a suo danno tra un altro lavoratore e una società, al fine di ottenere la revoca di un Decreto ingiuntivo ottenuto da quest’ultimo per crediti di lavoro e non opposto dalla società.
Nelle more del giudizio, l’opponente cedeva il credito a una società terza.
Il Tribunale e la Corte d’Appello respingevano la domanda, escludendo che fosse stata raggiunta la prova dell’accordo fraudolento tra le parti e confermando, in via incidentale, l‘esistenza del rapporto di lavoro subordinato.
La società cessionaria del credito ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che il giudice di merito ha correttamente applicato le regole sull’onere della prova, ponendo a carico del terzo opponente in revocazione l’onere di dimostrare la sussistenza dell’accordo collusivo. La corte rileva che le censure della ricorrente, pur deducendo formalmente violazioni di legge, tendono in realtà a sollecitare una inammissibile rivisitazione dei fatti storici e degli apprezzamenti di merito con cui i giudici d appello hanno escluso l’accordo fraudolento, valorizzando anche la documentazione relativa alle richieste di sollecito di pagamento inviate prima dell’azione monitoria.
La corte pertanto dichiara inammissibile il ricorso.

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