Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 24 luglio 2026, n. 657

di Benedetta Cargnel | 24 Luglio 2026
Rassegna di Giurisprudenza 24 luglio 2026, n. 657

Il Fatto

Una società agiva in giudizio per ottenere la restituzione da parte del lavoratore delle somme versate al Fisco e all’istituto previdenziale in qualità di sostituto d imposta per gli oneri fiscali e contributivi relativi all’assistenza sanitaria garantita a un ex dirigente dopo la cessazione del rapporto.

Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda della società rilevando che l’accordo transattivo siglato tra le parti imponeva il mantenimento del trattamento di assistenza sanitaria tramite l’iscrizione alla cassa prevista dal contratto collettivo e che l’insorgenza degli oneri tributari derivava esclusivamente dalla scelta unilaterale della società di sostituire tale iscrizione con polizze assicurative individuali.

Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che il regime di esenzione previsto dall’art. 51 comma 2 lettera a TUIR opera in relazione ai contributi versati a casse aventi fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto collettivo. Nel caso di specie l’accordo individuale aveva richiamato integralmente il trattamento collettivo e le relative modalità attuative consistenti nell’iscrizione alla cassa di assistenza.

La corte rileva che l'imposizione fiscale e contributiva è sorta unicamente a causa della decisione unilaterale della società datrice di lavoro di modificare le modalità di adempimento pattuite sostituendo l’iscrizione previdenziale con coperture assicurative individuali assoggettate a tassazione. Tale condotta difforme dalle previsioni contrattuali e lesiva dell’affidamento del lavoratore non consente l’esercizio del diritto di rivalsa del sostituto d imposta sul beneficiario gravando l’onere economico dell’assistenza interamente sull’impresa.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La società richiedeva il rimborso di oneri fiscali e contributivi derivanti dalla sostituzione unilaterale dell'iscrizione a una cassa previdenziale con polizze assicurative. La Cassazione rigetta il ricorso, confermando che la tassazione è dovuta alla scelta della società.