
Il Fatto
Un ente previdenziale otteneva un Decreto ingiuntivo contro una società per il recupero di contributi assicurativi, sul presupposto che un dipendente, avesse in realtà svolto mansioni di natura giornalistica.
La società datrice di lavoro proponeva opposizione e il Tribunale revocava il Decreto. La Corte d’Appello confermava la decisione di primo grado, rilevando che le attività ricondotte alla professione giornalistica erano state solo sporadiche e che difettavano gli elementi tipici della fattispecie, quali la continuità della prestazione e l'autonomia nella formazione del prodotto informativo.
L'istituto previdenziale ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che l'attività giornalistica si identifica in una prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, al commento e all'elaborazione di notizie destinate alla comunicazione, con una funzione di mediazione intellettuale tra il fatto e la sua diffusione. Ai fini di tale qualificazione, assumono rilievo decisivo la continuità e la periodicità del servizio, nonché il grado di autonomia nella formazione del prodotto informativo. Nel caso di specie, i giudici di merito hanno correttamente accertato in fatto, sulla base di un congruo e insindacabile apprezzamento delle prove testimoniali e documentali, che le mansioni concretamente svolte dal lavoratore erano prevalentemente tecniche e prive dei caratteri della continuità e dell'autonomia.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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