
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale nei confronti della società utilizzatrice e della società somministratrice deducendo di aver svolto mansioni superiori rispetto al livello di inquadramento formale e richiedendo la condanna delle società al pagamento delle differenze retributive e al versamento dei contributi previdenziali.
La Corte d’Appello, in parziale riforma, riconosceva lo svolgimento di mansioni riconducibili a un livello intermedio e condannava la sola società utilizzatrice al pagamento delle differenze retributive. La società utilizzatrice ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che il giudice di merito, nel richiedere il riconoscimento di una determinata qualifica superiore, può legittimamente riconoscere un inquadramento intermedio senza incorrere in ultrapetizione, purché siano prospettati gli elementi di fatto relativi a tali mansioni. Il procedimento logico-giuridico per il corretto inquadramento prevede tre fasi successive: l'accertamento in fatto delle attività concretamente svolte, l'individuazione delle qualifiche previste dal contratto collettivo e il successivo raffronto. Inoltre, in materia di lavoro è ammissibile la richiesta di una condanna generica per la pretesa economica. La corte rileva infine che il giudice di merito ha omesso di pronunciarsi sul vincolo di solidarietà passiva tra la società utilizzatrice e quella somministratrice, le quali erano state entrambe regolarmente chiamate in causa dal lavoratore.
La corte pertanto accoglie parzialmente il ricorso sul punto.

Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati