Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 22 maggio 2026, n. 648

di Benedetta Cargnel | 22 Maggio 2026
Rassegna di Giurisprudenza 22 maggio 2026, n. 648

Il Fatto

Un lavoratore, socio di cooperativa,  adiva il Tribunale  per ottenere l'applicazione di  un contratto collettivo nazionale differente in luogo di quello applicato.

Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda e il lavoratore ricorreva per cassazione

Il Diritto

La corte osserva che l'art. 3 della Legge n. 142 del 2001 garantisce al socio lavoratore un trattamento economico minimo pari a quello previsto per prestazioni analoghe dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o di categoria affine, ma non impone l'applicazione di un unico contratto collettivo laddove l'attività sia compatibile con diverse discipline. Nel vigore del Decreto legislativo n. 163 del 2006, l'obbligo per l'affidatario di osservare i contratti del settore non esclude l'utilizzabilità di contratti collettivi diversi, purché coerenti con l'oggetto dell'appalto, specialmente se il bando di gara non prevede vincoli espliciti. La corte rileva inoltre che il lavoratore non ha dimostrato la maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali firmatarie del contratto rivendicato rispetto a quelle del contratto applicato, né ha provato che la retribuzione corrisposta fosse insufficiente ai sensi dell'art. 36 della costituzione. In assenza di clausole contrattuali nell'appalto che obblighino il datore di lavoro a un determinato trattamento normativo, la scelta del contratto collettivo applicabile rientra nella libertà negoziale delle parti purché nel rispetto dei minimi retributivi legali.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Lavoratore ricorre per cambiare contratto collettivo, ma la Corte rigetta il ricorso. Non ha dimostrato maggiore rappresentatività sindacale o insufficienti retribuzioni.