
Il Fatto
Un lavoratore, già direttore presso un teatro, stipulava un ulteriore contratto di lavoro subordinato triennale con una fondazione per ricoprire l incarico di sovrintendente.
Successivamente il rapporto con il teatro cessava per il raggiungimento dei requisiti pensionistici di vecchiaia, ma il ricorrente non presentava domanda di pensione, proseguendo l’attività di sovrintendente. Alla scadenza del consiglio di amministrazione, il nuovo organo decideva di mantenerlo nell’incarico, ma in seguito gli veniva comunicata la risoluzione del rapporto e sospesa la retribuzione.
Il lavoratore impugnava il licenziamento e richiedeva le mensilità maturate, mentre la fondazione chiedeva in via riconvenzionale la restituzione delle somme percepite, sostenendo che il rapporto, dopo il raggiungimento dei requisiti pensionistici, potesse essere solo gratuito ai sensi del D.L. n. 95 del 2012.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano le domande del lavoratore e accoglievano la riconvenzionale della fondazione, ritenendo che il raggiungimento dei limiti di età imponesse la gratuità dell’incarico.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che il divieto posto dall’art. 5 comma 9 del D.L. n. 95 del 2012 riguarda l’attribuzione di nuovi incarichi a soggetti già collocati in quiescenza e non il mantenimento di rapporti già legittimamente in corso.
La corte chiarisce che la condizione di lavoratore collocato in quiescenza non si identifica semplicemente con il raggiungimento dei requisiti anagrafici o contributivi, ma richiede l’effettivo accesso al trattamento pensionistico. Nel caso di specie, il fatto che il lavoratore non avesse presentato domanda di pensione e non percepisse alcun trattamento di quiescenza escludeva l’ integrazione del divieto normativo di cumulo, rendendo legittima la prosecuzione onerosa del rapporto.
La corte pertanto accoglie il ricorso.

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