Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 17 aprile 2026, n. 643

di Benedetta Cargnel | 17 Aprile 2026
Rassegna di Giurisprudenza 17 aprile 2026, n. 643

Il Fatto

Alcuni lavoratori, impiegati tramite contratti di somministrazione a tempo indeterminato, agivano in giudizio a seguito della cessazione dell'appalto gestito dalla società utilizzatrice per ottenere l'accertamento della natura subordinata del rapporto direttamente con le società utilizzatrici.

Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano le domande, ritenendo genuino l'appalto e regolare il contratto di somministrazione.

I lavoratori ricorrevano per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che missioni successive assegnate al medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice potrebbero eludere l’essenza stessa delle disposizioni della Direttiva CE 2008/104 e potrebbero costituire abuso di tale forma di lavoro, specialmente quando non viene fornita alcuna spiegazione al fatto che un’impresa utilizzatrice ricorra a tale successione di contratti, e che in tal caso spetta al giudice nazionale verificare se una delle disposizioni della Direttiva 2008/104 venga aggirata.

Tuttavia nel caso di specie, i lavoratori non avevano sollevato tale tema in sede di merito e pertanto la corte dichiara inammissibile il ricorso.

La corte dichiara inammissibile il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Lavoratori con contratti di somministrazione a tempo indeterminato chiedono accertamento di rapporto subordinato. Tribunale e Corte d’Appello rigettano. Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso per mancata sollevazione del tema in merito all'abuso della Direttiva CE 2008/104.