
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere il pagamento del lavoro straordinario prestato durante il rapporto di lavoro.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, riduceva sensibilmente l'importo dovuto al lavoratore, osservando che il lavoratore ricopriva una posizione apicale con relativa autonomia e che le timbrature in entrata e in uscita non costituivano, da sole, prova certa dell'attività lavorativa svolta in ogni ora compresa tra i due rilievi, dovendosi considerare le pause fisiologiche e le chiusure intermedie.
Sia il lavoratore che la società proponevano ricorso per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che il diritto al compenso per lavoro straordinario è compatibile con l'inquadramento del lavoratore in un livello di concetto, non potendo lo stesso essere assimilato alla categoria dei dirigenti o dei direttivi per i quali vigono regimi di esclusione. Tuttavia, con riferimento alla prova del tempo lavorato, la corte chiarisce che la mera timbratura del cartellino non è idonea a dimostrare automaticamente l'effettivo svolgimento del lavoro per tutto l'intervallo temporale rilevato, specialmente quando il dipendente opera con un certo grado di autonomia gestionale. In tali casi, il giudice può legittimamente valutare altri elementi, quali il comportamento preprocessuale del lavoratore o la ricorrenza di pause fisiologiche, per rideterminare il reale quantum delle ore prestate. La corte pertanto rigetta il ricorso.

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