Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 10 aprile 2026, n. 642

di Benedetta Cargnel | 10 Aprile 2026
Rassegna di Giurisprudenza 10 aprile 2026, n. 642

Il Fatto

Un lavoratore, dipendente di una società distaccante, subiva un infortunio presso i locali della società distaccataria mentre utilizzava una sega circolare priva dei dispositivi di sicurezza.

Il Tribunale e la Corte d’Appello condannavano in solido il legale rappresentante e la società distaccataria al risarcimento del danno differenziale, rigettando invece la domanda di manleva verso le compagnie assicuratrici.

Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte ribadisce che, in ipotesi di distacco, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione gravano sul distaccatario, fatta salva l'informazione sui rischi tipici a carico del distaccante. Nel caso di specie, la manomissione dei sistemi di sicurezza della macchina costituisce una violazione drastica degli obblighi di tutela, rendendo irrilevante l'eventuale condotta imprudente del lavoratore, la quale non può essere considerata né anomala né idonea a interrompere il nesso causale.

Quanto al profilo assicurativo, il pagamento tardivo del premio non sana retroattivamente la sospensione della garanzia ex art. 1901 c.c. per i sinistri avvenuti nel periodo di morosità. La corte rileva infine che la distaccante aveva correttamente adempiuto ai propri oneri formativi, restando quindi estranea alla produzione del danno.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Lavoratore infortunato per macchinario privo di sicurezza. Corte condanna distaccataria e legale rappresentante, rigettando ricorso assicurativo. Distaccante non responsabile, avendo adempiuto agli obblighi formativi.