
Il Fatto
Un lavoratore, dipendente di una società distaccante, subiva un infortunio presso i locali della società distaccataria mentre utilizzava una sega circolare priva dei dispositivi di sicurezza.
Il Tribunale e la Corte d’Appello condannavano in solido il legale rappresentante e la società distaccataria al risarcimento del danno differenziale, rigettando invece la domanda di manleva verso le compagnie assicuratrici.
Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ribadisce che, in ipotesi di distacco, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione gravano sul distaccatario, fatta salva l'informazione sui rischi tipici a carico del distaccante. Nel caso di specie, la manomissione dei sistemi di sicurezza della macchina costituisce una violazione drastica degli obblighi di tutela, rendendo irrilevante l'eventuale condotta imprudente del lavoratore, la quale non può essere considerata né anomala né idonea a interrompere il nesso causale.
Quanto al profilo assicurativo, il pagamento tardivo del premio non sana retroattivamente la sospensione della garanzia ex art. 1901 c.c. per i sinistri avvenuti nel periodo di morosità. La corte rileva infine che la distaccante aveva correttamente adempiuto ai propri oneri formativi, restando quindi estranea alla produzione del danno.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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