
Il Fatto
Una società adiva il Tribunale per ottenere il pagamento dell’indennità di mancato preavviso da parte di un proprio agente.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda, rigettando le domande riconvenzionali del lavoratore.
Il lavoratore ricorreva per cassazione lamentando l omessa valutazione di circostanze decisive e la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede della preponente, tali da legittimare la giusta causa di recesso.
Il Diritto
La corte ricorda che nel rapporto di agenzia la regola sulla giusta causa deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello subordinato. L’accertamento della sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza, tale da ledere l’interesse dell’agente e non consentire la prosecuzione del rapporto, spetta esclusivamente al giudice di merito. La valutazione della proporzionalità e della gravità dei fatti non è sindacabile in sede di legittimità se supportata da motivazione coerente.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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