
Il Fatto
Un lavoratore conveniva in giudizio una fondazione lirica chiedendo la nullità dei termini apposti a diversi contratti di lavoro e l'accertamento del proprio diritto ad essere assunto a tempo indeterminato, essendo risultato idoneo in una procedura concorsuale. In subordine, chiedeva il risarcimento del danno per la violazione del diritto di precedenza.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano le domande, rilevando la decadenza dall'impugnazione dei contratti a termine e l'assenza di un obbligo della fondazione di assumere gli idonei non vincitori tramite lo scorrimento della graduatoria.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte rileva innanzitutto che le fondazioni lirico-sinfoniche, pur avendo natura privatistica, sono soggette a una disciplina speciale di stampo pubblicistico che limita le facoltà assunzionali per ragioni di contenimento della spesa. Pertanto, il bando di concorso per un singolo posto non attribuisce agli idonei non vincitori un diritto soggettivo all'assunzione, ma solo una mera aspettativa legata alla facoltà discrezionale dell'ente di far scorrere la graduatoria, sempre nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle autorizzazioni ministeriali. Infine, la domanda risarcitoria per il diritto di precedenza è stata correttamente rigettata in quanto generica e priva dell'indicazione specifica delle assunzioni che avrebbero leso tale diritto.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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