
Il Fatto
Un lavoratore adiva l'autorità giudiziaria chiedendo l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con una società, deducendo che i contratti di appalto intercorsi tra quest'ultima e le cooperative presso cui era formalmente assunto fossero fittizi.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda ordinando la ricostituzione del rapporto e la condanna al pagamento delle retribuzioni arretrate.
Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
In tema di appalto non genuino, la corte ribadisce che le vicende relative alla gestione formale del rapporto, incluso il licenziamento intimato dall'appaltatore fittizio, non incidono sul rapporto di lavoro sostanziale instaurato con l'effettivo utilizzatore.
La corte conferma poi l’esclusione del licenziamento dagli atti di gestione del rapporto che potrebbero gravare sul datore di lavoro formale, in virtù della ratio di tutela del lavoratore coinvolto in fenomeni interpositori irregolari.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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