Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 20 marzo 2026, n. 639

di Benedetta Cargnel | 20 Marzo 2026
Rassegna di Giurisprudenza 20 marzo 2026, n. 639

Il Fatto

Un lavoratore adiva l'autorità giudiziaria chiedendo l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con una società, deducendo che i contratti di appalto intercorsi tra quest'ultima e le cooperative presso cui era formalmente assunto fossero fittizi.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda ordinando la ricostituzione del rapporto e la condanna al pagamento delle retribuzioni arretrate.

Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.

Il Diritto

In tema di appalto non genuino, la corte ribadisce che le vicende relative alla gestione formale del rapporto, incluso il licenziamento intimato dall'appaltatore fittizio, non incidono sul rapporto di lavoro sostanziale instaurato con l'effettivo utilizzatore.

La corte conferma poi l’esclusione  del  licenziamento dagli atti di gestione del rapporto che potrebbero gravare sul datore di lavoro formale, in virtù della ratio di tutela del lavoratore coinvolto in fenomeni interpositori irregolari.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Un lavoratore ottenne l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con una società, nonostante contratti di appalto fittizi. La Corte d'Appello confermò la decisione, ordinando il pagamento delle retribuzioni arretrate e rigettando il ricorso del datore di lavoro.