
Il Fatto
Un lavoratore adiva un Tribunale per chiedere il pagamento di differenze retributive e TFR.
Il datore di lavoro eccepiva l'incompetenza territoriale, sostenendo che la competenza spettasse ad un latro Tribunale, luogo di sede dell'impresa e di stipulazione del contratto.
Il Tribunale accoglieva l'eccezione, rilevando la mancanza di collegamenti con il territorio del Tribunale adito.
Il lavoratore proponeva Regolamento di competenza.
Il Diritto
La corte osserva che il criterio della dipendenza alla quale è addetto il lavoratore, previsto dall'art. 413 c.p.c., deve essere interpretato in senso estensivo. Costituisce dipendenza dell'azienda ogni complesso di beni decentrato e munito di propria individualità tecnico-economica, anche di modesta entità e senza poteri decisionali. L'abitazione del lavoratore può essere qualificata come dipendenza qualora in essa si rinvenga il minimo di beni aziendali necessari alla prestazione (come il mezzo di trasporto custodito dal dipendente) e vi abbiano inizio e fine le mansioni quotidiane. Tale interpretazione è volta a favorire la funzionalità del processo, radicandolo nel luogo più vicino al dipendente dove sono reperibili gli elementi probatori.
Nel caso di specie, la custodia del mezzo e le modalità di ricezione degli ordini fanno sorgere la competenza territoriale anche del Tribunale adito dal lavoratore.

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