Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 27 febbraio 2026, n. 636

di Benedetta Cargnel | 27 Febbraio 2026
Rassegna di Giurisprudenza 27 febbraio 2026, n. 636

Il Fatto

Una società e il suo amministratore unico si opponevano all'ordinanza ingiunzione della Direzione Territoriale del Lavoro che aveva irrogato sanzioni amministrative a seguito dell’accertamento del rapporto di lavoro subordinato.

Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano l'opposizione, ritenendo che l'inserimento dei lavoratori nell'organizzazione aziendale e l'uso di divise fossero elementi sufficienti a provare la subordinazione.

Il Diritto

La corte osserva che il ricorso alle nozioni di comune esperienza, ovvero al fatto notorio, comporta una deroga al principio dispositivo e al contraddittorio e deve pertanto essere inteso in senso rigoroso. Tale nozione abbraccia solo i fatti acquisiti alle conoscenze della collettività con un grado di certezza tale da apparire indubitabili, e non può includere elementi valutativi o nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice. La corte rileva che la subordinazione non può essere desunta in via automatica dalla tipologia di mansioni espletate, poiché ogni attività umana può essere oggetto sia di lavoro autonomo che subordinato: l’'elemento distintivo resta quindi l'assoggettamento del prestatore alle Direttive datoriali, la cui sussistenza deve essere provata caso per caso e non presunta sulla base di un preteso carattere notorio della natura del servizio.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte accoglie il ricorso, ribadendo che la subordinazione non può essere automatica e deve essere provata caso per caso, non basandosi su nozioni di comune esperienza o fatto notorio.