Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 30 gennaio 2026, n. 632

di Benedetta Cargnel | 30 Gennaio 2026
Rassegna di Giurisprudenza 30 gennaio 2026, n. 632

Il Fatto

Un lavoratore, psicologo, adiva il Tribunale chiedendo la condanna della asl al risarcimento del danno per l’omesso versamento dei contributi previdenziali relativi ad anni di lavoro prestati in favore di una soppressa usl.

La Corte d’Appello confermava la condanna generica della asl al risarcimento, ritenendo che il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria decorra solo dal momento della liquidazione della pensione e che la asl fosse l’unico soggetto legittimato passivo.

La asl ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che, a seguito della soppressione delle usl e della istituzione delle asl, le Regioni sono subentrate nei rapporti di debito e credito delle gestioni soppresse. Pertanto, per i debiti maturati fino al 31 dicembre 1994, sussiste il difetto di legittimazione passiva delle asl, ricadendo l’onere economico sulle gestioni liquidatorie regionali .La corte conferma invece che la giurisdizione spetta al giudice ordinario poiché il rapporto è proseguito oltre il 1998.

La corte ribadisce poi che il diritto al risarcimento del danno da omissione contributiva sorge solo quando si verifica la perdita totale o parziale della prestazione previdenziale; ne consegue che la prescrizione decennale decorre solo dal momento in cui l’interessato raggiunge l’età pensionabile.

La corte pertanto accoglie il ricorso limitatamente al difetto di legittimazione passiva della asl.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della ASL, affermando che le Regioni sono responsabili dei debiti previdenziali maturati prima del 1995, ma conferma la prescrizione decennale dal pensionamento.