Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 30 gennaio 2026, n. 632

di Benedetta Cargnel | 30 Gennaio 2026
Rassegna di Giurisprudenza 30 gennaio 2026, n. 632

Il Fatto

Un gruppo di soci lavoratori di una cooperativa adiva il Tribunale chiedendo il riconoscimento di un livello superiore con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive e della carenza di malattia.

La Corte d’Appello confermava la decisione di primo grado, rilevando che i lavoratori, svolgevano mansioni di alta specializzazione non riconducibili ai livelli minimi di inserimento.

La società cooperativa ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che le clausole del contratto collettivo che prevedono livelli di inserimento per i neoassunti si riferiscono esclusivamente a chi svolge attività semplici. Non infatti  è conforme a logica né all'interpretazione letterale dei contratti che un lavoratore adibito sin dall'inizio a mansioni complesse debba subire un inquadramento inferiore.

Infine, in merito al trattamento di malattia, la corte ribadisce che al socio lavoratore subordinato spetta un trattamento economico non inferiore ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva di settore, includendo il pagamento dei giorni di carenza e l'integrazione della retribuzione, al fine di evitare disparità di trattamento rispetto ai lavoratori non soci.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
Lavoratori di una cooperativa ottengono il riconoscimento di un livello superiore e il diritto al trattamento economico per malattia. La Cassazione rigetta il ricorso della cooperativa, confermando le decisioni precedenti.