
Il Fatto
Un gruppo di soci lavoratori di una cooperativa adiva il Tribunale chiedendo il riconoscimento di un livello superiore con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive e della carenza di malattia.
La Corte d’Appello confermava la decisione di primo grado, rilevando che i lavoratori, svolgevano mansioni di alta specializzazione non riconducibili ai livelli minimi di inserimento.
La società cooperativa ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che le clausole del contratto collettivo che prevedono livelli di inserimento per i neoassunti si riferiscono esclusivamente a chi svolge attività semplici. Non infatti è conforme a logica né all'interpretazione letterale dei contratti che un lavoratore adibito sin dall'inizio a mansioni complesse debba subire un inquadramento inferiore.
Infine, in merito al trattamento di malattia, la corte ribadisce che al socio lavoratore subordinato spetta un trattamento economico non inferiore ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva di settore, includendo il pagamento dei giorni di carenza e l'integrazione della retribuzione, al fine di evitare disparità di trattamento rispetto ai lavoratori non soci.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati