Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 23 gennaio 2026, n. 631

di Benedetta Cargnel | 23 Gennaio 2026
Rassegna di Giurisprudenza 23 gennaio 2026, n. 631

Il Fatto

Una società appaltante si opponeva a un verbale di accertamento per contributi omessi su indennità di trasferta e permessi non retribuiti.

La Corte d'Appello, in riforma della sentenza di primo grado rigettava la domanda e la società ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte ricorda che il verbale ispettivo costituisce fonte di prova liberamente valutabile e non deve necessariamente contenere dettagli sanzionatori per fondare la pretesa contributiva. L'obbligazione contributiva è commisurata al "minimale contributivo" e resta dovuta anche in caso di sospensione della prestazione non prevista dalla legge o dal CCNL, essendo irrilevante che l'assenza sia concordata o imputabile all'inadempimento del lavoratore.

Infine, l'onere di provare i requisiti per l'esenzione sulle trasferte spetta al datore di lavoro.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La società ricorreva contro un verbale di accertamento per contributi omessi, ma la Corte d'Appello conferma l'obbligo contributivo, rigettando il ricorso.