
Il Fatto
Una società appaltante si opponeva a un verbale di accertamento per contributi omessi su indennità di trasferta e permessi non retribuiti.
La Corte d'Appello, in riforma della sentenza di primo grado rigettava la domanda e la società ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda che il verbale ispettivo costituisce fonte di prova liberamente valutabile e non deve necessariamente contenere dettagli sanzionatori per fondare la pretesa contributiva. L'obbligazione contributiva è commisurata al "minimale contributivo" e resta dovuta anche in caso di sospensione della prestazione non prevista dalla legge o dal CCNL, essendo irrilevante che l'assenza sia concordata o imputabile all'inadempimento del lavoratore.
Infine, l'onere di provare i requisiti per l'esenzione sulle trasferte spetta al datore di lavoro.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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