Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 23 gennaio 2026, n. 631

di Benedetta Cargnel | 23 Gennaio 2026
Rassegna di Giurisprudenza 23 gennaio 2026, n. 631

Il Fatto

Due lavoratori chiedevano l'accertamento di rapporti di lavoro subordinato con una società utilizzatrice in una fattispecie di appalto illecito.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda con ordine di riammissione in servizio e pagamento delle mensilità maturate dal licenziamento alla reintegrazione.

La società ricorreva per cassazione contestando la ripartizione dell'onere della prova sulla genuinità dell'appalto e l'efficacia del licenziamento intimato dalla cooperativa.

Il Diritto

La corte ricorda che in tema di somministrazione irregolare, l'art. 80-bis del D.L. n. 34 del 2020, nella parte in cui prevede che il secondo periodo del comma 3 dell'art. 38 del D.Lgs. n. 81 del 2015, ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o gestione del rapporto si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento - deve qualificarsi come norma di interpretazione autentica, che, sebbene espressamente riferita all'art. 38 del D.Lgs. n. 81 del 2015, costituisce criterio ermeneutico decisivo per giungere ad identica conclusione con riguardo alla disposizione di cui al previgente art. 27, comma 2, del D.Lgs. n. 276 del 2003 - ratione temporis applicabile - in ragione della sovrapponibilità dei due testi normativi.

Poiché i giudici di merito si sono attenuti a tale principio, la corte rigetta il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte d'Appello accoglie la domanda di due lavoratori, ordinando la loro riammissione in servizio e il pagamento delle mensilità non percepite. La Cassazione rigetta il ricorso della società, confermando che il licenziamento non è valido in caso di appalto illecito.