
Il Fatto
Due lavoratori chiedevano l'accertamento di rapporti di lavoro subordinato con una società utilizzatrice in una fattispecie di appalto illecito.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda con ordine di riammissione in servizio e pagamento delle mensilità maturate dal licenziamento alla reintegrazione.
La società ricorreva per cassazione contestando la ripartizione dell'onere della prova sulla genuinità dell'appalto e l'efficacia del licenziamento intimato dalla cooperativa.
Il Diritto
La corte ricorda che in tema di somministrazione irregolare, l'art. 80-bis del D.L. n. 34 del 2020, nella parte in cui prevede che il secondo periodo del comma 3 dell'art. 38 del D.Lgs. n. 81 del 2015, ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o gestione del rapporto si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento - deve qualificarsi come norma di interpretazione autentica, che, sebbene espressamente riferita all'art. 38 del D.Lgs. n. 81 del 2015, costituisce criterio ermeneutico decisivo per giungere ad identica conclusione con riguardo alla disposizione di cui al previgente art. 27, comma 2, del D.Lgs. n. 276 del 2003 - ratione temporis applicabile - in ragione della sovrapponibilità dei due testi normativi.
Poiché i giudici di merito si sono attenuti a tale principio, la corte rigetta il ricorso.

Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati