Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 19 dicembre 2025, n. 627

di Benedetta Cargnel | 19 Dicembre 2025
Rassegna di Giurisprudenza 19 dicembre 2025, n. 627

Il Fatto

In una controversia in tema di mancato versamento di contributi previdenziali per personale del pubblico impiego, il Tribunale e la corte d'appello dichiaravano l’incompetenza giurisdizionale a favore del Tribunale amministrativo.

INPS ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte ricorda che  laddove si è affermato che qualora venga dedotto in giudizio l'omesso versamento di contributi assicurativi obbligatori (con le relative somme accessorie), vantati da un istituto previdenziale nei confronti di un ente pubblico non economico in relazione a pretesi rapporti di lavoro subordinato instaurati con tale ente, la causa deve essere decisa dal giudice ordinario, dovendosi distinguere, in base al titolo, ai soggetti e al contenuto, tra il rapporto previdenziale e quello di pubblico impiego la cui cognizione, relativamente alle fattispecie in cui non trovi applicazione, ai fini della determinazione della giurisdizione, la nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993 e, successivamente, di cui al D.Lgs. n. 80 del 1998, è attribuita invece alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Poiché i giudici di merito si sono attenuti a detto principio, la corte rigetta il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
INPS ricorre in Cassazione contro sentenze che dichiarano incompetenza del Tribunale ordinario su mancati versamenti contributivi per pubblico impiego. La Corte rigetta il ricorso, confermando la giurisdizione ordinaria per tali casi. (30 parole)