
Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo deducendo l'unicità del centro di imputazione datoriale tra due diverse società e l'insussistenza del motivo addotto.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda.
Il secondo datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ritiene corretta l’esclusione dell’onere di impugnazione stragiudiziale nei confronti del soggetto diverso dal formale datore di lavoro in mancanza di un atto formale da parte di quest'ultimo. La corte pertanto rigetta il ricorso.

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