
Il Fatto
Un professionista conveniva in giudizio la sua cassa di previdenza chiedendo il ricalcolo della pensione riconosciutagli, sulla base dell'applicazione ai redditi professionali di una maggiore rivalutazione.
Sia il Tribunale che la Corte d'Appello di Venezia accoglievano la domanda principale e rigettavano la domanda riconvenzionale della Cassa, che chiedeva comunque che il calcolo fosse effettato sui contributi effettivamente versati.
La Cassa ricorreva quindi in Cassazione con due motivi.
Il Diritto
La Corte ha confermato il principio per cui, in tema di previdenza forense, l’entità dei redditi da assumere per il calcolo della pensione di vecchiaia, ai sensi della Legge n. 576/80, va rivalutata a partire dall’anno di entrata in vigore della legge,
La corte osserva poi che il pagamento della contribuzione solo parziale non può impedire di conteggiare per intero l’annualità ai fini dell’anzianità contributiva, ma bisogna poi tenere conto del corrispondente montante contributivo effettivamente versato.
La Corte ha quindi ricordato il principio per cui: i redditi da prendere a riferimento per il calcolo della pensione di vecchiaia sono quelli coperti da contribuzione effettivamente versata. Di conseguenza, in caso di applicazione di un coefficiente di rivalutazione ISTAT inferiore a quello dovuto, con corrispondente minor contribuzione versata, la pensione va calcolata prendendo a riferimento i redditi rivalutati secondo il minor coefficiente applicato, anziché secondo quello maggiore dovuto.
Poiché i giudici non si sono attenuti a tale principio, la corte accoglie il ricorso sul punto.

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