
Il Fatto
Un lavoratore, adiva il Tribunale per la liquidazione del danno subito a seguito di un infortunio sul lavoro, dopo che in sede penale era stata accertata la responsabilità del datore di lavoro.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda, ritenendo abnorme il comportamento del lavoratore.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La Corte ribadisce che la sentenza penale definitiva di condanna (e la conseguente condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile) spiega effetto vincolante in sede civile (ai sensi dell'art. 651 c.p.p.) in ordine all'affermata responsabilità degli imputati, precludendo al giudice civile di compiere un nuovo accertamento sull'an della responsabilità civile, e in particolare sulla sussistenza del fatto reato e sul nesso di causalità materiale tra condotta ed evento lesivo.
Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tale principio, la corte accoglie il ricorso.

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