
Il Fatto
I lavoratori, dipendenti di una società appaltatrice di servizi di pulizia, adivano il Tribunale per ottenere la condanna del committente ai sensi dell'art. 1676 c.c., al pagamento di retribuzioni, indennità di fine rapporto e T.F.R.
il committente si opponeva, eccependo che le somme dovute all'appaltatrice erano già vincolate da pignoramenti presso terzi notificati da altri dipendenti della medesima società, in data anteriore alla notifica del ricorso.
Il Tribunale e la Corte d'Appello rigettavano la domanda dei lavoratori, che proponevano ricorso per cassazione.
Il Diritto
La corte ribadisce che l’azione diretta ex art. 1676 c.c. è un'azione di cognizione che, esperita anche in via stragiudiziale (con la richiesta di pagamento), determina ex lege la diretta obbligazione del committente verso i dipendenti dell’appaltatore, rendendo indisponibile il credito dell'appaltatore nei confronti del committente. Tale azione, essendo diretta e intercorrendo tra soggetti terzi rispetto al fallito, non è ostacolata dal sopravvenuto fallimento dell'appaltatore. Inoltre, l’esistenza di un pignoramento presso terzi delle somme dovute dal committente all'appaltatore non costituisce un fatto impeditivo della pretesa ex art. 1676 c.c., in quanto si traduce solo in un vincolo di indisponibilità delle somme. Il committente, infatti, rimane debitore dell’appaltatore sino all'emissione dell’ordinanza di assegnazione, la quale sola trasferisce coattivamente la titolarità del credito al creditore pignorante. Pertanto, in difetto di ordinanza di assegnazione, i giudici di merito hanno errato nel ritenere inesistente il debito del committente verso l'appaltatore al momento della richiesta ex art. 1676 c.c., e quindi nel rigettare la domanda dei lavoratori.
La corte pertanto accoglie il ricorso.

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