
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e la conseguente condanna della società datrice al pagamento delle differenze retributive.
Sia il Tribunale che la Corte d'appello rigettavano le domande, ritenendo che l'istruttoria non avesse dimostrato, con sufficienti margini di certezza, la natura subordinata del rapporto di lavoro, non essendo emerso l'assoggettamento gerarchico del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che valutazione sull'utilizzo delle presunzioni e sull'apprezzamento dei fatti di causa spetta al giudice di merito, e la sua motivazione, se adeguata, sfugge al sindacato di legittimità.
La corte, poi, ricorda che l vincolo di subordinazione consiste nell'assoggettamento gerarchico del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro. Qualora il vincolo della subordinazione non sia agevolmente riscontrabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro, è necessario far riferimento a criteri complementari e sussidiari i quali non assumono valenza determinante se singolarmente considerati, ma apprezzati nel loro complesso possono costituire indizi concludenti per l’esistenza di un rapporto subordinato, che nel caso di specie non era stato dimostrato.
La corte pertanto dichiara inammissibile il ricorso.

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